Essere iscritti all’albo del Collegio IPASVI è un requisito essenziale, oltre al titolo abilitante, al fine di poter esercitare la professione di infermiere sul territorio nazionale.
A stabilirlo è la Legge 43/2006, che all’art. 2.3 recita: “L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tale intervento legislativo si è reso necessario a seguito del riconoscimento della professione autonoma di infermiere, avvenuto con l’entrata in vigore della Legge 42/1999 e dei contrasti dottrinari e giurisprudenziali, soprattutto dopo la Sentenza della Cassazione Penale 28306/2003, che aveva stabilito l’obbligatorietà dell’iscrizione solo per gli infermieri libero professionisti.
La questione si è riaccesa con la recente Sentenza Cassazione, Sez. lavoro, n. 7776/2015, a seguito della quale è stata posta una campagna distorsiva e fuorviante, volta a far ricadere l’onere del pagamento della “tassa annuale” in capo al datore di lavoro per l’infermiere assunto in regime di pubblico dipendente per via della relazione con vincolo di esclusività.
Tuttavia, la sentenza in questione riguardava un gruppo di avvocati assunti presso una Pubblica Amministrazione, iscritti in un elenco speciale annesso al relativo albo.
Premesso ciò, occorre osservare che in Italia non sussiste la regola del precedente giudiziale vincolante e quindi le sentenze riguardano solo le parti in causa in quel determinato processo.
Inoltre, per gli infermieri, il vincolo di esclusività è diverso da quello che sussiste per gli avvocati, e gli infermieri dipendenti pubblici possono, nel rispetto della normativa e dei regolamenti aziendali, esercitare attività infermieristiche extra lavorative (collaborazione occasionali extra istituzionali).
È stata anche promossa una causa pilota, decisa in primo grado con Sentenza del Tribunale di Alessandria del 15 gennaio 2015, che ha rigettato un ricorso di una collega, stabilendo che l’onere dell’iscrizione all’albo grava sul professionista stesso.
Nel senso dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo IPASVI si è espresso anche il Ministero della Salute con nota interpretativa di chiarimenti del 12/01/2009.
Pertanto, per gli infermieri, nonostante non sia stata attuata la delega prevista dalla Legge 43/2006 e non sia stato istituito l’albo dell’ordine, preesiste comunque l’albo del Collegio Ipasvi, a cui chi intende svolgere la professione di infermiere è tenuto obbligatoriamente ad iscriversi.
Chi non è iscritto può inoltre incorrere nella fattispecie penale prevista dall’art. 348 c.p., ossia quella di esercizio abusivo di professione, tema sul quale si è più volte espressa, pur in maniera contrastante, la giurisprudenza.
Inoltre, qualora dai controlli interni fatti dall’azienda sanitaria risulti che il professionista non è iscritto, questi può essere sottoposto a procedimento disciplinare, con conseguenti sanzioni.
Al di là di tutto ciò, bisogna ben tener presente che il Collegio IPASVI è un ente pubblico ad appartenenza obbligatoria, in quanto garanzia del corretto esercizio della professione e del cittadino utente.
La sola garanzia che ha il cittadino per poter controllare in modo effettivo ed in tempo reale se chi ha di fronte è un infermiere o un impostore è la consultazione dell’albo professionale.
Tale garanzia opera anche a vantaggio di tutti i professionisti, poiché certifica che un soggetto sia o no in possesso dei requisiti necessari per poter svolgere legittimamente la professione di infermiere sul territorio nazionale.
Per questi motivi la stessa Corte Costituzionale è granitica nel sancire l’obbligatorietà dell’iscrizione per tutte le professioni ad alta rilevanza sociale, facendo soccombere nel giudizio di bilanciamento del caso concreto l’operatività della libertà negativa di non associarsi prevista all’art. 18 Cost. (si veda a titolo esemplificativo la Sentenza Corte Cost. 11/1968 e la n. 120 del 1973).
Non per facile retorica, ma per intima convinzione ed al di là di tutte le argomentazioni poste a favore dell’obbligo di iscrizione, tutti noi infermieri dobbiamo essere fieri di appartenere al nostro albo, uno strumento essenziale posto a garanzia della professione e dei cittadini.
Il Presidente
Marco Contro
6 Comments
Ricardo Steinhauser
19 Ottobre 2020, 21:48Buona sera !!!!
REPLYVorrei consultare:
Per poter lavorare come paramedici, lì in Italia, devo registrarmi in un istituto ???
Vengo dall’argentina.
Grazie mille !!!!
Michele Busatto@Ricardo Steinhauser
21 Ottobre 2020, 14:04Buongiorno per maggiori informazioni invii una email a segreteria@opirovigo.it.
REPLYCordiali saluti
Di Giacomantonio Dino
26 Ottobre 2020, 19:57Sono anche un infermiere professionale ed ho conseguito il diploma presso l’ospedale forlanini nell’anno 1978 e nel quale ho lavorato dal 1980 al dicembre 1995. Vorrei sapere se posso iscrivermi per volontariato.
REPLYMichele Busatto@Di Giacomantonio Dino
27 Ottobre 2020, 10:49buongirno, per alcune informazioni clicchi qui https://opirovigo.it/preiscrizione-on-line/. Per maggiori informazioni le consiglio di contattare al telefono la segreteria amministrativa contatti e orari.
REPLYcordiali saluti
Michele
Sofia Ocampo
19 Novembre 2020, 22:59Buonasera, sono una infermiere iscritta al albo di Perù. Per emergenza covid la mia cittadinanza per matrimonio cittadino italiano è ferma da ottobre. Posso iscrivermi al albo?
REPLYMichele Busatto@Sofia Ocampo
1 Dicembre 2020, 18:23buongiorno, per maggiori informazioni le consiglio di contattare al telefono la segreteria amministrativa contatti e orari
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