La Federazione Infermieri compie 70 anni: da Collegi a Ordini sempre al fianco di cittadini e professionisti
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- 30 Ottobre 2024
Introduzione
Il gruppo di lavoro della FNC Ipasvi, ha proceduto ad una analisi approfondita del precedente “regolamento” sull’esercizio libero professionale risalente al 1996.
Dall’analisi è scaturita la decisione di impegnarsi, anche attraverso un costante confronto con la Cassa autonoma di previdenza, nella stesura di un nuovo testo non più in veste di regolamento ma di “linee guida” che tenesse in conto:
L’esercizio libero professionale degli infermieri non ha ancora raggiunto livelli congruenti con l’evoluzione più generale della professione infermieristica (identità del professionista, livelli di autonomia riconosciuti, capacità imprenditoriali del gruppo professionale, presenza degli infermieri con potere decisionale tra i soggetti organizzati che erogano servizi alla persona tra cui assistenza
infermieristica) e ciò è dovuto in particolare a due elementi:
Premessa
La professione infermieristica si caratterizza come professione intellettuale ai sensi dell’art. 2229 del Codice Civile.
Il campo proprio dell’attività dell’infermiere, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge 42/99 è determinato dal profilo professionale, dal codice deontologico e dagli ordinamenti didattici della formazione di base e post base.
In questa logica il Comitato Centrale della Federazione Nazionale dei Collegio IPASVI ha predisposto le seguenti linee guida comportamentali per:
Il testo tratta i seguenti argomenti:
LA LIBERA PROFESSIONE E IL LAVORO AUTONOMO: SINTETICI RICHIAMI GIURIDICI
– Indicazioni comportamentali: principi generali
Indicazioni comportamentali: rapporti con i clienti
Gli Infermieri libero professionisti, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevolmente reciproca assistenza.
L’Infermiere libero professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, osserva procedure e formalità corrette e si comporta con lealtà.
Prima di accettare l’incarico l’Infermiere libero professionista:
L’infermiere libero professionista che venga sostituito da altro collega presta al subentrante piena collaborazione e si adopera affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
Se il cliente chiede all’Infermiere libero professionista di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato deve contattare il collega per concordare le modalità di espletamento dell’incarico ed insieme redigono e sottoscrivono il piano assistenziale.
In ogni caso entrambi i liberi professionisti si astengono da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera di attività.
L’Infermiere notifica al Collegio provinciale ove è iscritto l’inizio della attività professionale entro 30 giorni trasmettendo:
Ogni variazione dei riferimenti professionali o di natura fiscale come l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall’avvenuta modificazione (12).
Nel caso in cui il libero professionista eserciti in modo non saltuario attività infermieristica in una Provincia diversa da quella del Collegio di iscrizione, è tenuto a dichiarare al Collegio della provincia presso cui esercita:
Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.
Lo Studio Associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata.
Nell’atto costitutivo devono comparire:
Sono espressamente vietate clausole vessatorie limitative del diritto di recesso, della partecipazione agli utili e alle perdite o alla gestione associativa e comunque lesive del decoro e della dignità della professione.
Lo Studio Associato notifica al Collegio Provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:
Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco degli associati, nonché l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.
Nel caso in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attività nfermieristica in una provincia diversa da quella del collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuto a dichiarare al Collegio della provincia presso cui esercita:
Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.
Qualora l’atto costitutivo o lo statuto preveda la costituzione di un organo di amministrazione tutti gli associati devono disporre della documentazione dove sono determinati:
Ogni eventuale variazione dello statuto e dell’elenco dei soci, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale.
Qualora si verifichino situazioni lesive del decoro professionale il Collegio può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8 comma 2 della legge 175/92 per promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi Albi provinciali al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.
I singoli associati sono responsabili in solido di tutta l’attività dello studio associato.
Nel caso in cui la cooperativa eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una Provincia diversa da quella del Collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuta a dichiarare al Collegio della Provincia presso cui esercita:
Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.
Condizione imprescindibile affinché la Cooperativa venga inserita nell’elenco speciale dei liberi professionisti tenuto dal Collegio è la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale di almeno un iscritto al Collegio IPASVI che assumerà il compito di responsabile dell’attività infermieristica e referente nei confronti del Collegio provinciale. Tutte le variazioni rispetto
a questa figura dovranno essere tempestivamente comunicate al Collegio provinciale.
Le Cooperative Sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni delle presenti linee guida comportamentali richiedendo il nullaosta al Collegio per ogni forma di pubblicità sanitaria diretta o indiretta ai sensi della legge 175/92 e successive modificazioni.
Ogni eventuale variazione delle notifiche previste precedentemente, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.
Qualora vengano emanati i regolamenti attuativi relativi all’esercizio libero professionale nella forma di società tra professionisti si applicano le indicazioni delle presenti linee guida in quanto compatibili (14).